LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Sorvillo Emilio, nato a Benevento il 1½ agosto 1943, avverso il decreto di archiviazione pronunciato il 16 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Benevento; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuseppe Lumia; Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; O S S E R V A Emilio Sorvillo propone ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione pronunciato, su richiesta conforme del pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Benevento, nel procedimento instaurato a carico di tale Armando De Nicola a seguito di querela per ingiurie sporta da esso Sordillo. Con l'unico motivo di gravame il ricorrente denunzia la nullita' del decreto impugnato per violazione dell'art. 408, secondo comma, nonche' degli artt. 127, primo e quinto comma, e dell'art. 178, primo comma, lett. c), del cod. proc. pen.: e invero, nonostante che il Sorvillo avesse espressamente richiesto in querela di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione che il pubblico ministero avesse inteso formulare, il pubblico ministero medesimo aveva omesso di far notificare ad esso querelante l'avviso prescritto dall'art. 408 citato, ed il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di rilevare la nullita' determinata dalla conseguente violazione del diritto di difesa della persona offesa. D I R I T T O E' noto come l'art. 408, secondo comma, del c.p.p. faccia obbligo al pubblico ministero di notificare un avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia del reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso, giusto il terzo comma dello stesso articolo, la persona offesa ha facolta' di prendere visione degli atti e di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Giusto l'art. 126 delle disposizioni di attuazione approvate col d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari solo dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine di dieci giorni per proporre opposizione. Ove l'opposizione sia stata proposta, e non sia inammissibile, il giudice per le indagini preliminari non puo' piu' disporre l'archiviazione "de plano" con decreto sia pure motivato, ma deve, ai sensi dell'art. 410, che richiama il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 409 del c.p.p., fissare l'udienza di comparizione in camera di consiglio e darne comunicazione al procuratore generale presso la Corte di appello che puo' avocare a se' le indagini, ai sensi dell'art. 412, secondo comma. Il procedimento prosegue nelle forme dell'art. 127 e si conclude con ordinanza. E' di tutta evidenza che la mancata notifica alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta dell'avviso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero si risolve in una violazione del diritto di difesa della persona offesa medesima, cui rimane preclusa in tal modo la possibilita' di chiedere la prosecuzione delle indagini, indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, giusto l'art. 410, primo comma. Tale violazione integra un'ipotesi di nullita' di ordine generale ex art. 178, primo comma, lett. c), trattandosi di un atto compiuto senza l'osservanza delle disposizioni concernenti "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private", tra le quali, ai fini che ci occupano, deve ritenersi compresa la persona offesa dal reato. E tuttavia tale nullita' non puo' esser fatta valere, non essendo prevista dal codice alcuna forma di impugnazione del decreto di archiviazione, neppure nel caso di mancata comunicazione al querelante o alla persona offesa della richiesta di archiviazione, e non consentendo peraltro il principio della tassativita' delle impugnazioni stabilito dall'art. 568 del codice di rito, alcuna diversa interpretazione. Siffatta mancata previsione, risolvendosi in una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, induce fondatamente a sospettare della illegittimita' costituzionale dell'art. 409, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'impugnabilita' del decreto di archiviazione, emesso senza che il querelante o la persona offesa, che ne abbiano fatta istanza, siano stati informati dall'analoga richiesta del pubblico ministero. La normativa denunciata appare altresi' in contrasto con quanto lo stesso codice stabilisce a proposito dell'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice istruttore a conclusione dell'udienza di comparizione, la quale, per il combinato disposto dell'art. 409, sesto comma, che richiama l'art. 127, quinto comma, del cod. proc. pen., e' invece ricorribile ove sia stato violato il principio del contraddittorio. Il che determina una diversita' di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, priva di una intrinseca giustificazione, e percio' confliggente col principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. La rilevanza ai fini del decidere della questione di costituzionalita' (l'impugnazione del Sorvillo, altrimenti inammissibile, troverebbe invece ingresso ove venisse accertata e dichiarata l'illegittimita' della normativa di cui sopra) impone di investire la Corte costituzionale della decisione, sospendendo frattanto il procedimento.